Oggetto, finalita' e ambito di applicazione Al fine di sostenere economicamente i lavoratori del settore dello spettacolo, tenuto conto della specificita' delle prestazioni di lavoro nel predetto settore e del loro carattere strutturalmente discontinuo, e' riconosciuta, a decorrere dal 1° gennaio 2024, un'indennita' di discontinuita', quale indennita' strutturale e permanente, in favore dei lavoratori autonomi, ivi compresi quelli con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, e dei lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, e di cui alla lettera b), individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 luglio 2023, recante «Individuazione, dei lavoratori discontinui del settore dello spettacolo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 ottobre 2023, n. 234. L'indennita' di cui al comma 1 e' riconosciuta anche ai lavoratori intermittenti a tempo indeterminato, del settore dello spettacolo, che non siano titolari della indennita' di disponibilita' di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.

Testo vigente dal 2 dicembre 2023

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-11-30;175~art1 · fonte del testo

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