Requisiti per il riconoscimento dell'indennita' di discontinuita' L'indennita' di discontinuita' e' riconosciuta, previa domanda, ai lavoratori di cui all'articolo 1 iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

  • a)essere cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea ovvero cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano;
  • b)essere residente in Italia da almeno un anno;
  • c)essere in possesso di un reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), determinato in sede di dichiarazione quale reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali, non superiore a euro ((35.000)) nell'anno di imposta precedente alla presentazione della domanda;
  • d)aver maturato, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno cinquantuno giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. ((Per i soli attori cinematografici o di audiovisivi, il requisito di cui al primo periodo si intende soddisfatto anche qualora il lavoratore abbia maturato almeno quindici giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell'anno precedente ovvero almeno trenta giornate complessive nei due anni precedenti a quello di presentazione della domanda)). Ai fini del calcolo delle giornate non si computano le giornate eventualmente riconosciute a titolo di indennita' di discontinuita', di indennita' di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) e di indennita' della nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) ((nell'anno o negli anni considerati ai fini della presente lettera));
  • e)avere, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro derivante in via prevalente dall'esercizio delle attivita' lavorative per le quali e' richiesta l'iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
  • f)non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, fatta eccezione per i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato, per i quali non sia prevista l'indennita' di disponibilita' di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
  • g)non essere titolare di trattamento pensionistico diretto.

Testo vigente dal 1 gennaio 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2025 al 1 gennaio 2026. 4 parole tolte, 64 parole aggiunte in 2 capoversi.

… di dichiarazione quale reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali, non superiore a euro tolto: 30 aggiunto: 35.000 nell'anno di imposta precedente alla presentazione della domanda;

d) aver maturato, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno cinquantuno giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. aggiunto: Per i soli attori cinematografici o di audiovisivi, il requisito di cui al primo periodo si intende soddisfatto anche qualora il lavoratore abbia maturato almeno quindici giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell'anno precedente ovvero almeno trenta giornate complessive nei due anni precedenti a quello di presentazione della domanda. Ai fini del calcolo delle giornate non si computano le giornate eventualmente riconosciute … autonomi dello spettacolo (ALAS) e di indennita' della nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) tolto: nel medesimo anno aggiunto: nell'anno o negli anni considerati ai fini della presente lettera;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-11-30;175~art2 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari