((Ai prodotti di cui all'allegato I possono essere aggiunte le seguenti materie prime e prodotti:))

  • a)((vitamine e minerali conformemente al regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006;))
  • b)((ai fini della correzione del tenore proteico del latte, di cui all'articolo 4:))
  • 1)((retentato di latte: prodotto ottenuto dalla concentrazione delle proteine del latte mediante ultrafiltrazione del latte, del latte parzialmente scremato o del latte scremato;))
  • 2)((permeato di latte: prodotto ottenuto estraendo le proteine e la materia grassa dal latte mediante ultrafiltrazione del latte, del latte parzialmente scremato o del latte scremato;))
  • 3)((lattosio: componente naturale del latte, normalmente ottenuto da siero avente un tenore di lattosio anidro non inferiore al 99,0 per cento m/m su sostanza secca; puo' essere anidro o contenere una molecola di acqua di cristallizzazione o essere costituito da un miscuglio di entrambi;))
  • c)((enzimi alimentari autorizzati in conformita' del regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008;))
  • d)((additivi alimentari autorizzati in conformita' del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008.)) 1
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 30 dicembre 2025, n. 207

1

con decorrenza dal 14 giugno 2026

Il D.Lgs. 30 dicembre 2025, n. 207 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 14 giugno 2026". Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 2) che "I prodotti immessi sul mercato o etichettati anteriormente al 14 giugno 2026, in conformita' alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte".

Testo vigente dal 6 gennaio 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 6 gennaio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 4 novembre 2011 al 6 gennaio 2026. 18 parole tolte, 90 parole aggiunte in 8 capoversi.

tolto: Nei limiti previsti dalla normativa comunitaria,aggiunto: Ai prodotti di cui all'allegato I possono essere aggiunte le seguenti materie prime e prodotti:

aggiunto: a) vitamine e minerali conformemente al regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006;

aggiunto: b) ai fini della correzione del tenore proteico del latte, tolto: e' consentito l'impiego delle seguenti materie prime aggiunto: di cui all'articolo 4:

tolto: aaggiunto: 1) retentato di latte: prodotto ottenuto dalla concentrazione delle proteine del latte mediante ultrafiltrazione del latte, del latte parzialmente scremato o del latte scremato;

tolto: baggiunto: 2) permeato di latte: prodotto ottenuto estraendo le proteine e la materia grassa dal latte mediante ultrafiltrazione del latte, del latte parzialmente scremato o tolto: dal aggiunto: del latte scremato;

tolto: caggiunto: 3) lattosio: componente naturale del latte, normalmente ottenuto da siero avente un tenore di … puo' essere anidro o contenere una molecola di acqua di cristallizzazione o essere costituito tolto: di aggiunto: da un miscuglio di entrambiaggiunto: ;

aggiunto: c) enzimi alimentari autorizzati in conformita' del regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008;

aggiunto: d) additivi alimentari autorizzati in conformita' del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 30 dicembre 2025, n. 207

    Il D.Lgs. 30 dicembre 2025, n. 207 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 14 giugno 2026". Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 2) che "I prodotti immessi sul mercato o etichettati anteriormente al 14 giugno 2026, in conformita' alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-10-08;175~art2 · fonte del testo

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