Art. 7 — Sanzioni
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza le denominazioni di vendita dei prodotti definiti all'allegato I e all'allegato II per prodotti non conformi alle caratteristiche per essi stabilite dal presente decreto, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 18.000 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque aggiunge ai prodotti di cui all'articolo 1, sostanze diverse da quelle consentite ai sensi dell'articolo 2, o chiunque procede alla conservazione dei prodotti in modo diverso da come previsto all'articolo 3, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 18.000 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 12.000 euro.
Testo vigente dal 4 novembre 2011
