Al decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)l'articolo 2, e' sostituito dal seguente: «Art. 2 (Aggiunte e materie prime autorizzate). - 1. Ai prodotti di cui all'allegato I possono essere aggiunte le seguenti materie prime e prodotti:
  • a)vitamine e minerali conformemente al regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006;
  • b)ai fini della correzione del tenore proteico del latte, di cui all'articolo 4:
  • 1)retentato di latte: prodotto ottenuto dalla concentrazione delle proteine del latte mediante ultrafiltrazione del latte, del latte parzialmente scremato o del latte scremato;
  • 2)permeato di latte: prodotto ottenuto estraendo le proteine e la materia grassa dal latte mediante ultrafiltrazione del latte, del latte parzialmente scremato o del latte scremato;
  • 3)lattosio: componente naturale del latte, normalmente ottenuto da siero avente un tenore di lattosio anidro non inferiore al 99,0 per cento m/m su sostanza secca; puo' essere anidro o contenere una molecola di acqua di cristallizzazione o essere costituito da un miscuglio di entrambi;
  • c)enzimi alimentari autorizzati in conformita' del regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008;
  • d)additivi alimentari autorizzati in conformita' del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008.»;
  • b)all'articolo 3, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: «2-bis. E' autorizzato, altresi', il trattamento di riduzione del tenore di lattosio del latte, mediante conversione in glucosio e galattosio. Le modifiche della composizione del latte derivanti da tale trattamento sono ammesse soltanto a condizione che siano indicate sull'imballaggio, in modo chiaramente visibile e leggibile e in caratteri indelebili.»;
  • c)all'articolo 5, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Ai prodotti di cui all'articolo 1 si applica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011.»;
  • d)all'allegato II, alla lettera a), le parole: «, contenente, in peso, non meno del 9% di materia grassa e del 31% di estratto secco totale ottenuto dal latte» sono soppresse.

Testo vigente dal 5 gennaio 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-12-30;207~art4 · fonte del testo