Art. 42 — Condizioni per l'accesso all'attività in regime di stabilimento in un altro Stato membro
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1995
Confronto con la versione in vigore dal 18 maggio 1995 al 1 gennaio 2006. 247 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Le imprese che intendono istituire una sede secondaria in un altro Stato membro debbono darne preventiva comunicazione all'ISVAP. L'impresa deve unire alla comunicazione:
tolto: a) l'indicazione dello Stato nel cui territorio intende istituire la sede secondaria e l'indirizzo di tale sede;
tolto: b) un programma di attivita' recante, in particolare, l'indicazione dei rischi e delle obbligazioni che essa intende assumere e la struttura organizzativa della sede secondaria;
tolto: c) la documentazione comprovante la nomina di un rappresentante generale, che deve essere munito di un mandato comprendente espressamente anche i poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorita' dello Stato membro di stabilimento, nonche' di concludere e sottoscrivere i contratti e gli altri documenti relativi alle attivita' esercitate nel territorio di detto Stato. Il rappresentante generale deve avere domicilio allo stesso indirizzo della sede secondaria. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, questa deve a sua volta designare come proprio rappresentante una persona fisica che sia munita di mandato comprendente i predetti poteri. Il rappresentante generale o, se diversa, la persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria deve essere in possesso, per tutta la durata dell'incarico, dei requisiti stabiliti dall'art. 9, comma 2, lettera c). La perdita di tali requisiti comporta la decadenza dalla carica ai sensi dell'art. 39, comma 1, e l'obbligo per l'impresa di provvedere alla sostituzione del rappresentante, o, se diversa, della persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria dando comunicazione all'ISVAP del nominativo della persona prescelta per tale sostituzione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;174~art42 · fonte del testo
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