Art. 75 — Trasferimento di portafoglio
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
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2 versioni dal 1995
Confronto con la versione in vigore dal 18 maggio 1995 al 1 gennaio 2006. 807 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: In caso di trasferimento volontario di tutto o di parte del portafoglio italiano, come definito all'art. 8, l'impresa cedente deve sottoporre all'approvazione dell'ISVAP le relative deliberazioni e condizioni. L'approvazione e' data dall'ISVAP con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le imprese possono trasferire il portafoglio italiano sia ad altre imprese aventi la propria sede legale nel territorio della Repubblica, sia ad imprese aventi la propria sede legale in altri Stati membri. L'impresa cessionaria deve essere regolarmente autorizzata all'esercizio delle attivita' ad essa trasferite ai sensi dell'art. 9 del presente decreto o delle corrispondenti disposizioni dello Stato membro di origine, adottate in conformita' a quanto previsto dagli articoli 6 e 7 della direttiva n. 73/239/CEE del 24 luglio 1973, e deve disporre del margine di solvibilita' necessario, tenuto conto del trasferimento. In nessun caso, tuttavia, il portafoglio puo' essere trasferito a favore di una sede secondaria dell'impresa cessionaria che sia situata in uno Stato terzo. Se il trasferimento riguarda il portafoglio afferente le assicurazioni obbligatorie contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti si applica anche la disposizione contenuta nell'art. 17, comma 3, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, come modificato dall'art. 126, comma 1, lettera g), del presente decreto. Se il trasferimento comprende il portafoglio di sedi secondarie, l'ISVAP rilascia l'approvazione solo dopo aver acquisito il parere favorevole delle autorita' di controllo degli Stati membri nei quali sono situate le sedi secondarie interessate. Ai fini dell'approvazione, e' altresi' necessaria l'acquisizione del preventivo parere favorevole delle autorita' di controllo degli Stati membri di ubicazione del rischio quando nel portafoglio oggetto del trasferimento sono compresi contratti stipulati in altri Stati membri in regime di liberta' di prestazione di servizi. In caso di trasferimento del portafoglio ad un'impresa avente la propria sede legale in un altro Stato membro, spetta all'autorita' di controllo dello Stato membro di origine dell'impresa cessionaria attestare che l'impresa dispone, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilita' necessario. Qualora il portafoglio venga trasferito a favore di una sede secondaria dell'impresa cessionaria situata in uno Stato membro diverso dalla Repubblica Italiana, l'impresa cessionaria, per l'attivita' che essa, a seguito del trasferimento, venga ad esercitare nel territorio della Repubblica in regime di liberta' di prestazione di servizi, e' tenuta a conformarsi alle disposizioni contenute nell'art. 81. Se le autorita' di controllo di cui ai commi 5, 6 e 7 non si pronunciano entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'ISVAP, si considera che esse abbiano dato parere favorevole. Il portafoglio puo' essere trasferito anche ad imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo a condizione:
tolto: a) che l'impresa cessionaria sia autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica, ai sensi dell'art. 93 del presente decreto, le attivita' ad essa trasferite;
tolto: b) che il trasferimento sia limitato ai contratti stipulati dall'impresa cedente nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento;
tolto: c) che il portafoglio sia attribuito alla sede secondaria dell'impresa cessionaria costituita nel territorio della Repubblica;
tolto: d) che la predetta sede secondaria disponga, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilita' necessario ai sensi del presente decreto. Le imprese possono altresi' trasferire ad imprese aventi la propria sede legale in Stati terzi quella parte del loro complessivo portafoglio che sia costituito da contratti stipulati, in regime di stabilimento o di liberta' di prestazione di servizi, nello Stato in cui e' situata la sede legale dell'impresa cessionaria. Il trasferimento di portafoglio attuato in conformita' al presente articolo non e' causa di risoluzione dei contratti; tuttavia i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la loro sede nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni da quello della pubblicazione del decreto di approvazione del trasferimento, se il trasferimento avviene a favore di un'impresa avente la propria sede legale in uno Stato membro diverso dall'Italia, oppure a favore di una sede secondaria di un'impresa avente la propria sede legale in Italia. Il trasferimento totale del portafoglio comporta, per l'impresa cedente, la decadenza dall'autorizzazione per l'esercizio delle attivita' cedute. Se il trasferimento e' effettuato ad un'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica o ad un'impresa con sede legale in uno Stato estero, ma a favore di sede secondaria della stessa situata nel territorio della Repubblica, esso comporta altresi' l'applicazione, per i rapporti di lavoro in corso alla data del decreto di approvazione, delle disposizioni dell'art. 2112 del codice civile. Nel caso in cui il trasferimento di portafoglio effettuato da un'impresa con sede legale in un altro Stato membro ad un'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica, comprenda rischi assunti al di fuori di questo territorio, l'ISVAP da' il suo accordo a condizione che l'impresa cessionaria disponga, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilita' necessario, e che soddisfi alle condizioni previste dagli articoli 52 e 54.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;175~art75 · fonte del testo
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