Art. 77 — Trasferimento di portafoglio
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
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2 versioni dal 1995
Confronto con la versione in vigore dal 18 maggio 1995 al 1 gennaio 2006. 344 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Le imprese operanti nel territorio della Repubblica ai sensi delle disposizioni del presente titolo che intendono procedere al trasferimento del portafoglio dei contratti conclusi sia in regime di stabilimento che in regime di liberta' di prestazione di servizi debbono comunicare all'ISVAP di aver richiesto all'autorita' di controllo dello Stato membro d'origine l'autorizzazione al trasferimento. Se il portafoglio viene trasferito ad una impresa stabilita nel territorio della Repubblica, l'ISVAP da' il suo accordo dopo aver verificato:
tolto: a) nel caso che l'impresa cessionaria abbia la sede legale in Italia, che essa dispone, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilita' necessario;
tolto: b) nel caso che l'impresa cessionaria abbia la sede legale in un altro Stato membro, che l'autorita' di controllo dello Stato membro di origine dell'impresa cedente ha accertato che essa dispone, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilita' necessario. Se il portafoglio viene trasferito ad una impresa stabilita in un altro Stato membro, l'ISVAP da' il suo accordo dopo aver verificato che:
tolto: a) l'autorita' di controllo dello Stato membro di origine dell'impresa cedente ha accertato che la cessionaria dispone, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilita' necessario;
tolto: b) l'impresa cessionaria soddisfa, nel territorio della Repubblica, alle condizioni di cui all'art. 70. Il portafoglio oggetto di trasferimento ai sensi del presente articolo non puo' essere in alcun caso trasferito a favore di una sede secondaria dell'impresa cessionaria che sia situata in uno Stato terzo. L'ISVAP provvede a dare notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei trasferimenti di portafoglio di cui al comma 1 effettuati con il suo accordo. Il trasferimento volontario, totale o parziale, del portafoglio dei contratti conclusi dalle imprese di cui al comma 1, che sia stato debitamente autorizzato dall'autorita' di controllo dello Stato membro di origine dell'impresa cedente ed effettuato con l'accordo dell'ISVAP, non e' causa di risoluzione dei contratti trasferiti; tuttavia i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la loro sede nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 5.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;174~art77 · fonte del testo
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