Art. 50 — Esercizio e campo d'applicazione
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
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2 versioni dal 1995
Confronto con la versione in vigore dal 18 maggio 1995 al 1 gennaio 2006. 342 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Esercita attivita' assicurativa nel ramo assistenza l'impresa che si obbliga, dietro pagamento di un premio, a mettere ad immediata disposizione dell'assicurato, entro i limiti convenuti, un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficolta' a seguito del verificarsi di un evento fortuito. L'aiuto puo' consistere in prestazioni in danaro od in natura. Le prestazioni in natura possono essere fornite anche mediante utilizzazione di personale ed attrezzature di terzi. Non costituisce esercizio di attivita' assicurativa nel ramo assistenza il fornire servizi di manutenzione o riparazione, prestazioni di assistenza a clienti e la sola indicazione o messa a disposizione, in qualita' di semplice intermediario, di un aiuto. Non costituisce esercizio di attivita' assicurativa nel ramo assistenza l'attivita' di assistenza effettuata da un soggetto residente o avente sede nel territorio della Repubblica in caso di incidente o di guasto meccanico di un veicolo avvenuti in detto territorio, a condizione che l'attivita' stessa risulti limitata alle seguenti prestazioni:
tolto: a) soccorso sul posto, prestato utilizzando, nella maggior parte dei casi, personale e mezzi propri;
tolto: b) trasporto del veicolo fino all'officina piu' vicina o piu' idonea ad effettuare la riparazione ed eventuale accompagnamento, di regola con lo stesso mezzo di soccorso, del conducente e dei passeggeri fino al luogo piu' vicino da dove sia possibile proseguire il viaggio con altri mezzi. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui l'incidente od il guasto siano avvenuti all'estero ed il soggetto che effettua il soccorso od il trasporto del veicolo sia un organismo, analogo ad altro esistente in Italia del quale chi riceve l'assistenza e' membro, che fornisce la prestazione in base ad un accordo di reciprocita' con l'organismo nazionale, su semplice presentazione della tessera di membro e senza pagamento di alcun compenso aggiuntivo. L'attivita' di assistenza descritta al comma 4, se effettuata da impresa di assicurazione, costituisce prestazione assicurativa nel ramo assistenza e puo' essere fornita solo da imprese autorizzate al ramo 18 (assistenza) di cui al punto A) della tabella allegata, fatto salvo il punto C) della stessa tabella.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;175~art50 · fonte del testo
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