Art. 4 — Campo di applicazione
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
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2 versioni dal 1995
Confronto con la versione in vigore dal 18 maggio 1995 al 1 gennaio 2006. 438 parole tolte, 10 parole aggiunte in 11 capoversi.
tolto: L'accesso da parte di imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica alle attivita' indicate nel punto A) della tabella allegata, e l'esercizio da parte delle stesse imprese delle predette attivita' nel territorio della Repubblica o in quello di altri Stati membri o di Stati terzi, sono disciplinati dalle disposizioni contenute nel presente titolo. Non sono soggette alle disposizioni del presente titolo:
tolto: a) le amministrazioni pubbliche, gli enti di previdenza amministrati per legge dal Ministero del tesoro, gli istituti, gli enti, le casse ed i fondi comunque denominati che gestiscono, in favore dei lavoratori o di singole categorie professionali, forme di previdenza e di assistenza comprese in un regime legale obbligatorio;
tolto: b) le associazioni agrarie di mutua assicurazione, costituite a norma della legge 7 luglio 1907, n. 526 e del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1759, modificato dal regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2479, entrambi convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, a sua volta modificata dall'art. 9 del regio decreto- legge 12 luglio 1934, n. 1290, convertito nella legge 12 febbraio 1935, n. 303;
tolto: c) le societa' di mutua assicurazione, quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
tolto: 1) nello statuto sia prevista la possibilita' di procedere ad un richiamo di contributi;
tolto: 2) sia escluso l'esercizio dell'assicurazione di responsabilita' civile, salvo che si tratti di garanzia accessoria ai sensi del punto C) della tabella allegata, e delle assicurazioni del credito e delle cauzioni;
tolto: 3) l'ammontare annuo dei contributi riscossi, in dipendenza delle operazioni di assicurazione contro i danni, in misura in lire italiane non eccedente il controvalore di un milione di unita' di conto europea;
tolto: 4) almeno la meta' dei contributi riscossi per operazioni di assicurazione contro i danni provenga da parte dei soci;
tolto: d) le stesse societa' di mutua assicurazione che abbiano stipulato con un'impresa della stessa natura, avente la sede legale in Italia, una convenzione che preveda la riassicurazione integrale dei contratti da essa sottoscritti o la sostituzione dell'impresa cessionaria all'impresa cedente per l'esecuzione degli impegni risultanti dai suddetti contratti. L'impresa riassicuratrice cessionaria e' soggetta al presente decreto e la convenzione deve essere approvata dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);
tolto: e) la Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi riconosciuta con regio decreto 16 ottobre 1934, n. 2047;
tolto: f) le imprese che esercitano unicamente l'attivita' di assistenza, di cui al numero 18 del punto A) della tabella allegata, allorche' la relativa attivita' comporti soltanto prestazioni in natura, sia limitata ad un ambito territoriale puramente locale e l'importo complessivo annuale dei ricavi non superi, in lire italiane, il controvalore di 200.000 unita' di conto europee.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;175~art4 · fonte del testo
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