Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 18 maggio 1995 al 1 gennaio 2006. 151 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Le imprese di assicurazione che esercitano il ramo 17 (tutela giudiziaria) di cui al punto A) della tabella allegata, debbono attenersi, nell'esercizio di tale ramo, alle disposizioni contenute nel presente decreto. Rientrano nel ramo tutela giudiziaria i contratti di assicurazione con i quali l'assicuratore si obbliga a prendere a carico le spese legali e peritali o a fornire prestazioni di altra natura, occorrenti all'assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede giudiziale, in ogni tipo di procedimento, o in sede extragiudiziale, soprattutto allo scopo di conseguire il risarcimento di danni subiti o per difendersi contro una domanda di risarcimento avanzata nei suoi confronti. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

tolto: a) alle assicurazioni di tutela giudiziaria che concernono controversie derivanti dall'utilizzazione di navi marittime o connesse comunque a tale utilizzazione;

tolto: b) all'attivita' esercitata dall'assicuratore della responsabilita' civile per resistere all'azione dei danneggiati a norma dell'art. 1917 del codice civile.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;175~art44 · fonte del testo

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