Art. 66-quater — Requisiti Patrimoniali di Solvibilità

((1. All'impresa di riassicurazione si applicano le disposizioni di cui al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione I, Sezione II e Sezione III, ed all'articolo 47-bis.))

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Provvedimento 14 settembre 2010

22

Il Provvedimento 14 settembre 2010, (in G.U. 24/09/2010, n. 224), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'importo minimo della quota di garanzia dell'impresa di riassicurazione fissato dall'art. 66 sexies, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, in euro 3.000.000 e' aumentato a euro 3.200.000, al fine di tener conto delle variazioni dell'indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat". Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del presente Provvedimento entrano in vigore a decorrere dal bilancio dell'esercizio 2010".

Testo vigente dal 30 giugno 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 giugno 2015

Confronto con la versione in vigore dal 9 ottobre 2010 al 30 giugno 2015. 101 parole tolte, 27 parole aggiunte.

tolto: L'ISVAP disciplina, con regolamento, le regole tecniche per il calcolo del margine di solvibilita' richiesto, prevedendo che le imprese che esercitano la riassicurazione nei rami vita determinano il margine di solvibilita' richiesto secondo i criteri stabiliti per le imprese che esercitano la riassicurazione nei rami danni, nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario relative alla riassicurazione e di quelle previste dalla normativa in materia di vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario. Su motivata richiesta dell'impresa, accompagnata da idonea documentazione, l'ISVAP puo' autorizzare a dedurre dal margine di solvibilita' richiesto, quali importi di retrocessione, gli importi recuperabili dalle societa' veicoloaggiunto: 1. All'impresa di riassicurazione si applicano le disposizioni di cui al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione I, Sezione II e Sezione III, ed all'articolo 47-bis.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art66quater · fonte del testo

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