Art. 30 — Disciplina particolare delle riserve tecniche relative ad alcuni tipi di contratto
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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3 versioni dal 1995
Confronto con la versione in vigore dal 6 luglio 1997 al 1 gennaio 2006. 258 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Qualora le prestazioni previste in un contratto siano direttamente collegate al valore delle quote di un OICVM oppure al valore di attivi contenuti in un fondo interno detenuto dall'impresa di assicurazione, le riserve tecniche relative a tali contratti debbono essere rappresentate con la massima approssimazione possibile dalle quote dell'OICVM, oppure da quelle del fondo interno, se questo e' suddiviso in quote definite, oppure dagli attivi contenuti nel fondo stesso. Qualora le prestazioni previste in un contratto siano direttamente collegate ad un indice azionario o ad altro valore di riferimento diverso da quelli di cui al comma 1, le riserve tecniche relative a tali contratti debbono essere rappresentate con la massima approssimazione possibile dalle quote rappresentanti il valore di riferimento oppure, qualora le quote non siano definite, da attivi di adeguata sicurezza e negoziabilita' che corrispondano il piu' possibile a quelli su cui si basa il valore di riferimento particolare. Gli articoli 26, comma 1, seconda parte, e 29 non sono applicabili agli attivi detenuti per far fronte ad obbligazioni che sono direttamente collegate alle prestazioni di cui ai commi 1 e 2. I riferimenti alle riserve tecniche di cui all'art. 29 riguardano le riserve tecniche ad esclusione di quelle relative a dette obbligazioni. Qualora le prestazioni previste dai contratti di cui ai commi 1 e 2 comprendano una garanzia di risultato dell'investimento o qualsiasi altra prestazione garantita, alle riserve tecniche addizionali corrispondenti sono applicabili gli articoli 26 e 29. Le disposizioni di cui all'art. 28 non si applicano alle obbligazioni derivanti dai contratti di cui ai precedenti commi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;174~art30 · fonte del testo
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