Art. 3 — Effetti del trasferimento
Il trasferimento in proprieta' del bene di cui all'articolo 1, comma 1, con i relativi diritti reali, pertinenze, accessori, oneri e pesi, ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui esso si trova alla data del verbale di consegna. Dalla data del verbale di consegna, la Regione subentra nella proprieta', nel possesso e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi inerenti al bene trasferito, fermi restando i limiti derivanti dai vincoli storici, artistici, paesaggistici e ambientali. Dalla stessa data ad essa competono i proventi e le spese derivanti dalla gestione del bene trasferito.
Testo vigente dal 20 novembre 2025
