Art. 20 — Riservatezza
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 novembre 2021, n. 179.
Abrogato dal 14 dicembre 2021
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 novembre 2021, n. 179.
Abrogato dal 14 dicembre 2021
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2 versioni dal 2000
Confronto con la versione in vigore dal 28 giugno 2000 al 14 dicembre 2021. 431 parole tolte, 10 parole aggiunte in 15 capoversi.
tolto: Fatto salvo il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, nel caso in cui il richiedente l'autorizzazione o la registrazione ritiene che la diffusione di talune informazioni, potrebbe danneggiarlo sul piano industriale o commerciale puo' chiedere al Ministero della sanita' che tali informazioni vengano considerate riservate e comunicate soltanto alle autorita' competenti degli altri Stati membri dell'Unione europea e alla Commissione europea. In tale caso devono essere fornite le relative giustificazioni. Fatte salve le informazioni di cui al comma 4 e le disposizioni del decreto legislativo n. 52 del 1997, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285, il Ministero della sanita' provvede, su richiesta dell'interessato, a garantire la riservatezza sulla composizione integrale delle formule dei prodotti. Il Ministero della sanita' decide, sulla scorta delle prove documentali fornite dal richiedente, quali informazioni siano riservate a norma del comma 1. Tali informazioni sono trattate come riservate anche dalle autorita' competenti degli altri Stati membri dell'Unione europea e dalla Commissione europea. Dopo il rilascio dell'autorizzazione, la riservatezza non si applica:
tolto: a) al nome e indirizzo del richiedente;
tolto: b) al nome e indirizzo del produttore del biocida;
tolto: c) al nome e indirizzo del produttore del principio attivo;
tolto: d) alle denominazioni e al contenuto del principio attivo o dei principi attivi contenuti nel biocida e alla denominazione del biocida;
tolto: e) alla denominazione di altre sostanze ritenute pericolose a norma del decreto legislativo n. 52 del 1997 e che contribuiscono alla classificazione del prodotto;
tolto: f) ai dati fisico-chimici concernenti il principio attivo e il biocida;
tolto: g) ai mezzi eventualmente utilizzati per rendere innocui il principio attivo o il biocida;
tolto: h) alla sintesi dei risultati degli studi di cui all'articolo 9 per accertare l'efficacia del principio attivo o del prodotto e gli effetti sull'uomo, sugli animali e sull'ambiente e, se opportuno, la sua capacita' di favorire la resistenza;
tolto: i) alle modalita' e precauzioni raccomandate per ridurre i rischi durante la manipolazione, il magazzinaggio, il trasporto e l'utilizzazione, nonche' ai rischi d'incendio o di altra natura;
tolto: l) alla scheda informativa in materia di sicurezza;
tolto: m) ai metodi di analisi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c);
tolto: n) alle modalita' di eliminazione del prodotto e del suo imballaggio;
tolto: o) alle procedure da seguire e alle misure da adottare in caso di perdita o fuga;
tolto: p) alle misure di pronto soccorso e ai consigli per i trattamenti medici da effettuare in caso di danni alle persone. Qualora il richiedente, il produttore o l'importatore del biocida o del principio attivo fornisca informazioni considerate in precedenza riservate, e' tenuto a dame comunicazione al Ministero della sanita'.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 2 NOVEMBRE 2021, N. 179
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-25;174~art20 · fonte del testo
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