Art. 19 — Scambio di informazioni
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 novembre 2021, n. 179.
Abrogato dal 14 dicembre 2021
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 novembre 2021, n. 179.
Abrogato dal 14 dicembre 2021
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2 versioni dal 2000
Confronto con la versione in vigore dal 28 giugno 2000 al 14 dicembre 2021. 237 parole tolte, 10 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: Entro un mese dalla fine di ogni trimestre, il Ministero della sanita' informa gli altri Stati membri e la Commissione europea in merito a tutti i biocidi autorizzati o registrati o per i quali l'autorizzazione o la registrazione e' stata rifiutata, modificata, rinnovata o revocata, indicando almeno:
tolto: a) il nome o la ragione sociale del richiedente o del titolare dell'autorizzazione o della registrazione;
tolto: b) la denominazione commerciale del biocida;
tolto: c) il nome e la quantita' di ogni principio attivo presente nel prodotto, nonche' il nome e il tenore di ciascuna sostanza pericolosa di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 52 del 1997, e successive modificazioni, e la rispettiva classificazione;
tolto: d) il tipo di prodotto e l'uso o gli usi per i quali e' autorizzato;
tolto: e) il tipo di formulazione;
tolto: f) tutti i limiti stabiliti per i residui;
tolto: g) le condizioni dell'autorizzazione e, se del caso, le ragioni della modifica o della revoca dell'autorizzazione stessa;
tolto: h) l'eventuale specificita' del biocida. Qualora il Ministero della sanita' riceva una sintesi dei fascicoli a norma dell'articolo 11, comma 2, ed abbia motivi per ritenere che i fascicoli sono incompleti, li comunica immediatamente all'autorita' competente responsabile della valutazione dei fascicoli e ne informa la Commissione europea e gli altri Stati membri dell'Unione europea. Il Ministero della sanita' redige un elenco annuale dei biocidi autorizzati o registrati e lo comunica agli altri Stati membri dell'Unione europea e alla Commissione europea.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 2 NOVEMBRE 2021, N. 179
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-25;174~art19 · fonte del testo
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