Art. 15 — Nuove informazioni
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 novembre 2021, n. 179.
Abrogato dal 14 dicembre 2021
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 novembre 2021, n. 179.
Abrogato dal 14 dicembre 2021
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 2000
Confronto con la versione in vigore dal 28 giugno 2000 al 14 dicembre 2021. 159 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Il titolare di un'autorizzazione o di una registrazione di un biocida comunica senza ritardo al Ministero della sanita' e al Ministero dell'ambiente, le informazioni in merito ad un principio attivo o ad un biocida che lo contenga e che possono avere conseguenze sul permanere dell'autorizzazione o della registrazione, tra cui in particolare:
tolto: a) le nuove conoscenze o informazioni sugli effetti che il principio attivo o il biocida hanno sull'uomo o sull'ambiente;
tolto: b) le modifiche nella fonte o nella composizione del principio attivo;
tolto: c) le modifiche nella composizione di un biocida;
tolto: d) lo sviluppo di resistenza al biocida;
tolto: e) le modifiche di carattere amministrativo o altri aspetti, quali il tipo di imballaggio. Il Ministero della sanita' comunica immediatamente agli altri Stati membri dell'Unione europea e alla Commissione europea le informazioni ricevute in merito agli effetti potenzialmente dannosi per l'uomo o per l'ambiente o in merito alla nuova composizione di un biocida, dei suoi principi attivi, impurezze, altri componenti o residui.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 2 NOVEMBRE 2021, N. 179
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-25;174~art15 · fonte del testo
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