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Che cosa è cambiato dal 14 dicembre 2021

Confronto con la versione in vigore dal 28 giugno 2000 al 14 dicembre 2021. 437 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: In deroga agli articoli 3 e 4, il Ministero della sanita', sentito il Ministero dell'ambiente per gli aspetti di competenza, puo' autorizzare per un periodo massimo di centoventi giorni l'immissione sul mercato di biocidi non conformi alle disposizioni del presente decreto, per un'utilizzazione limitata e controllata, qualora cio' sia reso necessario da un pericolo imprevisto che non puo' essere combattuto con altri mezzi. In tale caso il Ministero della sanita' informa immediatamente gli altri Stati membri dell'Unione europea e la Commissione europea del provvedimento adottato e delle ragioni che lo hanno determinato. Il provvedimento puo' essere rinnovato, revocato o prolungato nella sua durata in conformita' alle decisioni adottate in sede comunitaria in applicazione delle procedure di cui agli articoli 15, paragrafo 1, e 28 della direttiva 98/8/CE. In deroga all'articolo 7, comma 1, lettera a), e finche' un principio attivo non e' iscritto negli elenchi dei biocidi di cui all'articolo 11, il Ministero della sanita', in conformita' al parere espresso dal Ministero dell'ambiente per gli aspetti di competenza, puo' autorizzare a titolo provvisorio, per un periodo non superiore a tre anni, l'immissione sul mercato di biocidi contenenti un principio attivo non compreso in tali elenchi e non ancora in commercio alla data del 14 maggio 2000 per scopi diversi da quelli della ricerca e sviluppo scientifici e di processo come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettere f) e g) del decreto legislativo n. 52 del 1997, e successive modificazioni. L'autorizzazione puo' essere rilasciata solo se il Ministero della sanita' ritiene che:

tolto: a) il principio attivo soddisfa i requisiti dell'articolo 12;

tolto: b) si puo' prevedere che il biocida soddisfa le condizioni dell'articolo 7, comma 1, lettere b), c)

tolto: e d);

tolto: c) nessun altro Stato membro dell'Unione europea, sulla base della sintesi ricevuta, presenti obiezioni legittime a norma dell'articolo 19, comma 2, in merito alla completezza dei fascicoli. Il Ministero della sanita' revoca l'autorizzazione temporanea in conformita' alla decisione adottata in sede comunitaria in esito alle procedure di cui agli articoli 15, paragrafo 2, 27 e 28, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE. Nel caso in cui al termine del periodo di tre anni non sia completata la valutazione dei fascicoli per l'iscrizione di un principio attivo negli elenchi dei biocidi, il Ministero della sanita', in conformita' al parere espresso dal Ministero dell'ambiente per gli aspetti di competenza, puo' prolungare temporaneamente l'autorizzazione del prodotto per un periodo massimo di un anno, purche' vi siano buoni motivi per ritenere che il principio attivo soddisfa i requisiti di cui all'articolo 10. Il Ministero della sanita' informa del provvedimento la Commissione europea e gli altri Stati membri dell'Unione europea.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 2 NOVEMBRE 2021, N. 179

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-25;174~art16 · fonte del testo

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