Titolo III – Disposizioni applicabili alle imprese aventi la sede legale in un altro stato membro.
- Art. 69 — Condizioni per l'accesso all'attività in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica
- Art. 70 — Condizioni per l'accesso all'attività in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica
- Art. 71 — Obbligo di uso della lingua italiana
- Art. 72 — Comunicazione delle condizioni di polizza
- Art. 73 — Vigilanza dell'autorità di controllo dello Stato membro di origine
- Art. 74 — Poteri dell'ISVAP
- Art. 75 — Comunicazione dei premi dell'esercizio
- Art. 76 — Pubblicità
- Art. 77 — Trasferimento di portafoglio
- Art. 78 — Rappresentante fiscale
- Art. 79 — Rispetto delle disposizioni nazionali di interesse generale
- Art. 80 — Esercizio di assicurazioni contro i danni