Capo III – Condizioni di esercizio
- Art. 20 — Vigilanza
- Art. 20-bis — Attuario incaricato
- Art. 21 — Obbligo di gestione distinta per le imprese autorizzate ad esercitare anche le assicurazioni contro i danni
- Art. 22 — Determinazione delle tariffe
- Art. 23 — Tasso di interesse tecnico
- Art. 24 — Riserve tecniche
- Art. 25 — Principi di calcolo delle riserve tecniche
- Art. 26 — Copertura delle riserve tecniche
- Art. 27 — Valutazione degli attivi a copertura delle riserve tecniche
- Art. 28 — Regole sulla congruenza
- Art. 29 — Quote massime
- Art. 30 — Disciplina particolare delle riserve tecniche relative ad alcuni tipi di contratto
- Art. 31 — Registro delle attività a copertura delle riserve tecniche
- Art. 32 — Riserve tecniche relative all'attività esercitata in regime di stabilimento negli Stati terzi
- Art. 33 — Margine di solvibilità
- Art. 34 — Condizioni per l'inclusione nel margine di solvibilità disponibile dei prestiti subordinati, dei titoli a durata indeterminata e degli altri strumenti finanziari
- Art. 35 — Determinazione e calcolo del margine di solvibilità
- Art. 36 — Quota di garanzia
- Art. 36-bis — Meccanismi di indicizzazione
- Art. 37 — Vigilanza sull'attuazione del programma di attività
- Art. 38 — Comunicazione delle basi tecniche e delle condizioni di polizza
- Art. 39 — Sopravvenuta inidoneità degli amministratori e degli azionisti
- Art. 40 — Disposizioni particolari per le operazioni di capitalizzazione
- Art. 41 — Condizioni di esercizio dei rami infortuni e malattia