Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 22 giugno 1997 al 1 gennaio 2006. 359 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: L'attuario incaricato dall'impresa di svolgere in via continuativa le funzioni di cui agli articoli 20, comma 4, 22, comma 3, 24, commi 2 e 3, e 61, comma 2, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

tolto: a) essere iscritto nell'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194;

tolto: b) aver svolto, per almeno tre anni negli ultimi sette anni, attivita' professionale nel settore attuariale delle assicurazioni sulla vita;

tolto: c) non essere stato revocato dall'incarico negli ultimi tre anni, ai sensi del comma 6. L'incarico non puo' essere conferito ad un attuario che si trovi in una delle situazioni di incompatibilita' indicate dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, ad eccezione della condizione di cui al comma 1, n. 2. La nomina dell'attuario di cui al presente articolo deve essere comunicata all'ISVAP entro quindici giorni. L'ISVAP puo' richiedere all'impresa che l'attuario fornisca le notizie ed i dati necessari all'adempimento delle proprie funzioni di vigilanza; qualora lo ritenga opportuno puo' convocare l'impresa stessa unicamente all'attuario. L'impresa deve garantire le condizioni affinche' l'attuario incaricato sia messo in grado di espletare le sue funzioni in piena autonomia e liberta' di giudizio, avendo libero accesso alle necessarie informazioni aziendali. Nel caso di perdita dei requisiti di cui al comma 1, di sussistenza o sopravvenienza di cause di incompatibilita' previste dal comma 2, l'attuario deve darne immediata comunicazione all'impresa, decadendo contestualmente dall'incarico. In caso di gravi inadempienze da parte dell'attuario alle norme di legge o ai provvedimenti e alle disposizioni dell'ISVAP, nonche' alle regole applicative dei principi attuariali riconosciute dallo stesso ISVAP, la nomina dell'attuario e' revocata dall'impresa direttamente o su richiesta dell'ISVAP. Della revoca l'ISVAP informa l'Ordine degli Attuari. In caso di cessazione dall'incarico dell'attuario per qualsiasi causa l'impresa deve provvedere entroquarantacinque giorni a nominare il nuovo attuario e a comunicare all'ISVAP le ragioni della sostituzione, fornendo, nei medesimi termini, all'ISVAP e all'attuario subentrante una relazione dettagliata che l'attuario uscente ha l'obbligo di predisporre, nella quale siano riassunti i rilievi e le osservazioni formulate negli ultimi ventiquattro mesi. Qualora, in casi eccezionali, l'attuario si trovi nell'impossibilita' di predisporre detta relazione la stessa deve essere redatta dall'impresa.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;174~art20bis · fonte del testo

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