Art. 31 — Attuario incaricato dall'impresa che esercita i rami vita
Articolo abrogato dal d.lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
Abrogato dal 30 giugno 2015
Articolo abrogato dal d.lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
Abrogato dal 30 giugno 2015
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2 versioni dal 2005
Confronto con la versione in vigore dal 13 ottobre 2005 al 30 giugno 2015. 284 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'impresa che esercita i rami vita incarica un attuario per lo svolgimento in via continuativa delle funzioni previste nel presente codice e nelle disposizioni di attuazione ed in particolare quelle di cui agli articoli 32, comma 3, 36, comma 2, e 93, comma 5. L'attuario incaricato deve essere in possesso dei requisiti di onorabilita' e professionalita' stabiliti con regolamento adottato dal Ministro delle attivita' produttive, su proposta dell'ISVAP. L'impresa deve garantire le condizioni affinche' l'attuario incaricato sia messo in grado di espletare le funzioni in piena autonomia, avendo libero accesso alle informazioni aziendali ritenute necessarie. Gli organi preposti al controllo interno si avvalgono della collaborazione dell'attuario incaricato al fine di consentire la corretta rilevazione dei dati, in particolare di quelli relativi ai costi dell'impresa ed al loro prevedibile andamento, che sono utilizzati per le valutazioni di competenza dell'attuario medesimo. L'attuario deve dare immediata comunicazione all'impresa e all'ISVAP della perdita dei requisiti o della sussistenza o della sopravvenienza di cause di incompatibilita' che ne determinano la decadenza dall'incarico. In caso di gravi inadempienze alle norme del presente codice o alle disposizioni di attuazione, nonche' alle regole applicative dei principi attuariali riconosciute dall'Istituto, l'incarico conferito all'attuario e' revocato dall'impresa, direttamente o su richiesta dell'ISVAP. L'ISVAP informa della revoca l'ordine degli attuari. In caso di cessazione dell'incarico dell'attuario per qualsiasi causa, l'impresa provvede entro quarantacinque giorni ad incaricare un nuovo attuario ed a comunicare all'ISVAP le ragioni della sostituzione, fornendo all'ISVAP e al nuovo attuario, nei medesimi termini, una relazione dettagliata che l'attuario uscente ha l'obbligo di predisporre, nella quale siano riassunti i rilievi e le osservazioni formulate negli ultimi ventiquattro mesi. Qualora, in casi eccezionali, l'attuario si trovi nell'impossibilita' di predisporre la relazione, vi provvede l'impresa.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art31 · fonte del testo
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