Al fine di accelerare le procedure connesse all'utilizzazione dei fondi strutturali comunitari nel settore agricolo e della pesca, il Ministero per le politiche agricole, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottano, ciascuno per i programmi di propria competenza, procedure di utilizzazione dei fondi strutturali che prevedono la formazione delle graduatorie dei soggetti beneficiari, analoghe alle procedure adottate per la concessione delle agevolazioni previste dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, con l'osservanza dei seguenti criteri e principi:

  • a)analisi e valutazione automatica della accoglibilita' delle iniziative, attraverso l'utilizzazione di indicatori appositamente individuati;
  • b)uniformita' delle procedure di selezione, controllo ed erogazione delle agevolazioni previste, al fine di evitare qualsiasi duplicazione;
  • c)garanzia della trasparenza e del rispetto dei parametri di scelta stabiliti da ciascun programma di intervento. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro per le politiche agricole, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il CIPE definisce modalita', settori di intervento, soggetti interessati e tempi di attuazione degli adempimenti procedurali introdotti con il comma 1, nonche' criteri e modalita' per l'erogazione di anticipazioni su contributi concessi per la realizzazione di investimenti in agricoltura. Con uno o piu' regolamenti, sulla base dei principi di cui all'articolo 1 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e dell'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da adottarsi, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono semplificate e armonizzate le procedure dichiarative, le modalita' di controllo, gli adempimenti, derivanti dall'attuazione della normativa comunitaria e nazionale per la gestione dei diversi settori produttivi di intervento. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti, sono abrogate le disposizioni relative alle procedure dichiarative, gli adempimenti e le modalita' di controllo, contenute nei seguenti provvedimenti legislativi: decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 1965, n. 162, decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462; decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1987, n. 460; legge 10 febbraio 1992, n. 164; legge 17 febbraio 1982, n. 41; legge 17 febbraio 1992, n. 165. Ai fini della semplificazione, sono istituite, avvalendosi del SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) istituito con legge 4 giugno 1984, n. 194, ed integrato con i sistemi informativi regionali, la carta dell'agricoltore, documento cartaceo ed elettronico di identificazione delle imprese agricole, e l'anagrafe delle aziende agricole, intese quali unita' tecnicoeconomiche. Con i regolamenti di cui al comma 3, sono disciplinate le modalita' di avvalimento delle capitanerie di porto ai fini dell'effettuazione delle visite di verifica delle iniziative finanziate sui fondi strutturali e sul Piano triennale della pesca. Per le medesime finalita', il Ministero per le politiche agricole puo' avvalersi anche del Comando carabinieri tutela norme comunitarie e agroalimentari, che per tale attivita' puo' compiere accessi, verifiche ed ispezioni presso le imprese.

Testo vigente dal 5 giugno 1998

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 77/2001

    Altra decisione
    23 marzo 2001

    Restituzione degli atti - per sopravvenuta innovazione legislativa, costituita dall'art. 1, comma 4, lettera a) della legge 24 novembre 2000, n. 340, che modifica sostanzialmente il quadro normativo di riferimento - in relazione alle questioni di costituzionalità proposte nei confronti di diverse disposizioni legislative, in quanto autorizzano l'emanazione di regolamenti di delegificazione in materie attribuite alla competenza delle regioni.

    Art. 17 Norme in materia di promozione dell'occupazione · Art. 7 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali · Art. 142 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali · Art. 2 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-04-30;173~art14 · fonte del testo

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