Art. 5 — Clausola di invarianza finanziaria
Le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Lo svolgimento delle procedure di assegnazione delle concessioni di cui al presente decreto è effettuato dalla Regione nell'ambito delle risorse del proprio bilancio, nel rispetto dei limiti previsti dalla relativa programmazione e dalla normativa vigente.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
