Art. 4 — Disposizioni in materia di sistema idrico
In materia di sistema idrico, la Regione è previamente consultata sugli atti dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), indirizzati ai soggetti esercenti i servizi di pubblica utilità operanti nel territorio regionale, in ordine alla loro compatibilità con la legge costituzionale n. 4 del 1948 e con le relative norme di attuazione. Le modalità di consultazione sono definite attraverso un protocollo di intesa stipulato tra la predetta Autorità e la Regione. La raccolta delle informazioni e dei documenti necessari alle indagini conoscitive e alle attività svolte dall'Autorità compete alla Regione, secondo procedure e modelli concordati con l'Autorità stessa nel rispetto del principio di leale collaborazione, nell'ambito del predetto protocollo di intesa, nel rispetto delle competenze ad essa attribuite, anche con riguardo all'organizzazione dei servizi di pubblica utilità, al sistema tariffario e all'esercizio dei relativi poteri ispettivi e sanzionatori.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
