Art. 2 — Disciplina dei beni al termine della concessione
[1]Alla scadenza delle concessioni disciplinate dal presente decreto e nei casi di decadenza e rinuncia, qualora non sussistano ragioni di pubblico interesse che impongano l'obbligo di ripristino dei siti da parte del concessionario uscente, le opere di raccolta, di adduzione, di regolazione, le condotte e i canali di scarico in stato di regolare funzionamento passano, senza compenso, in proprietà della Regione.
[2]Alla scadenza della concessione, al concessionario che, a proprie spese e nel periodo di validità della concessione, abbia eseguito investimenti sui beni di cui al comma 1, purché previsti dall'atto di concessione o comunque autorizzati dal concedente e che la Regione non intende rimuovere con obbligo del concessionario al ripristino dei luoghi, spetta un indennizzo pari al valore della parte di bene non ammortizzato, secondo quanto previsto dalla legge regionale.
[3]Alla scadenza della concessione e nei casi di decadenza e rinuncia, la Regione ha facoltà di immettersi nell'immediato possesso di ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, corrispondendo agli aventi diritto un prezzo uguale al valore calcolato al momento dell'immissione in possesso, escludendo qualsiasi valutazione del reddito da esso ricavabile. In mancanza di accordo, la determinazione del valore di stima è demandata ad un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno nominato dalla Regione, uno dal concessionario e il terzo d'accordo tra le parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche. Per esercitare la predetta facoltà, la Regione deve preavvisare gli interessati almeno sei mesi prima della scadenza del termine della concessione. Nel caso di decadenza o rinuncia, non occorre tale preavviso.
[4]Agli effetti di quanto previsto dal comma 3, per impianti di trasformazione e distribuzione inerenti alla concessione si intendono, quando si tratti di concessioni di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico, quelli che trasformano la tensione e trasportano esclusivamente l'energia prodotta dall'impianto cui si riferisce la concessione.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
