Art. 23 — Disposizioni transitorie in materia di reclutamento
Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 2196-ter, al comma 3, lettera b) le parole: «a indirizzo giuridico» sono soppresse»;
- b)all'articolo 2196-quinquies:
- 1)dopo il comma 3-quater sono aggiunti i seguenti: 1.1) «3-quinquies. Il ruolo dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, in deroga a quanto previsto dall'articolo 690, comma 4, e' incrementato, con le modalita' di cui all'articolo 692, per 3.500 unita' soprannumerarie complessive, suddivise in:
- a)500 unita' per l'anno 2020, di cui 450 tratte dagli appartenenti ai ruoli iniziali in servizio permanente che ricoprano il grado apicale e 50 da quelli che ricoprano gli altri gradi;
- b)600 unita' per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di cui 550 tratte dagli appartenenti ai ruoli iniziali in servizio permanente che ricoprano il grado apicale e 50 da quelli che ricoprano gli altri gradi;
- c)900 unita' per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di cui 850 tratte dagli appartenenti ai ruoli iniziali in servizio permanente che ricoprano il grado apicale e 50 da quelli che ricoprano gli altri gradi.»; 1.2) «3-sexies. Al fine del completo riassorbimento delle unita' soprannumerarie di cui al precedente comma, il numero massimo delle stesse e' fissato:
- a)al 31 dicembre 2025, in 2.900 unita';
- b)al 31 dicembre 2026, in 2.300 unita';
- c)al 31 dicembre 2027, in 1.700 unita';
- d)al 31 dicembre 2028, in 1.100 unita';
- e)al 31 dicembre 2029, in 500 unita';
- f)al 31 dicembre 2030, in 0 unita'. Fino al 31 dicembre 2024, la durata dei corsi di cui agli articoli 775 e 776 puo' essere ridotta fino alla meta'.»;
- 2)al comma 3-bis, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «I brigadieri capo possono partecipare a uno dei due concorsi di cui all'articolo 679, comma 2-bis, lettera b), banditi fino all'anno 2021.».
Testo vigente dal 5 febbraio 2020
