Art. 18 — Avanzamento
Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 1293:
- 1)al comma 1, lettera a) le parole: «8 anni» sono sostituite dalle seguenti: «7 anni»;
- 2)al comma 3, lettera b) le parole: «7 anni» sono sostituite dalle seguenti: «6 anni»;
- b)all'articolo 1325-bis, al comma 1, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: «d-bis) nell'ultimo triennio non abbiano riportato una condanna definitiva per delitto non colposo»;
- c)il quadro VI della tabella 4 e' sostituito dalla tabella 4 - quadro VI di cui alla tabella 5 allegata al presente decreto legislativo;
- d)il quadro IX della tabella 4 e' sostituito dalla tabella 4 - quadro IX di cui alla tabella 6.1 allegata al presente decreto legislativo.
Testo vigente dal 5 febbraio 2020
