Art. 3 — Programma nazionale di riduzione delle emissioni
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 maggio 2018, n. 81.
Abrogato dal 17 luglio 2018
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 maggio 2018, n. 81.
Abrogato dal 17 luglio 2018
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2 versioni dal 2004
Confronto con la versione in vigore dal 16 luglio 2004 al 17 luglio 2018. 721 parole tolte, 10 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle attivita' produttive, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali, della salute, per le politiche comunitarie e per gli affari regionali, sentita la Conferenza unificata, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sottopone al Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito denominato: «CIPE», il programma nazionale di riduzione delle emissioni previste all'articolo 1. Detto programma, che aggiorna il «Programma nazionale per la progressiva riduzione delle emissioni nazionali annue di biossido di zolfo, di ossidi di azoto, di composti organici volatili e di ammoniaca» notificato alla Commissione europea, contiene gli obiettivi di riduzione delle predette emissioni ed individua, tenuto conto delle proposte del comitato di cui al comma 2, le misure ulteriori rispetto a quelle previste dalla vigente normativa necessarie ad assicurare il rispetto dei limiti di cui all'articolo 1. Detto programma comprende almeno:
tolto: a) le misure per la riduzione delle emissioni derivanti: da impianti termici per uso civile, attivita' agricole e zootecniche, trasporto stradale e da attivita' industriali in attuazione degli impegni sottoscritti dall'Italia con il Protocollo alla Convenzione di Ginevra sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, firmato a Goteborg il 1° dicembre 1999;
tolto: b) gli incentivi finanziari nazionali e comunitari, le misure economiche, gli strumenti volontari e di mercato atti a promuovere e agevolare le misure ed i programmi per la riduzione delle emissioni, fermo restando quanto stabilito all'articolo 6, commi 4 e 5;
tolto: c) i programmi pilota per la riduzione delle emissioni volti a definire i modelli di intervento piu' efficaci sotto il profilo dei costi. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' istituito un comitato tecnico con il compito di formulare, entro sei mesi dalla data della sua istituzione, proposte per l'individuazione delle misure previste al comma 1, sulla base dell'analisi dei costi e dei benefici connessi alle misure stesse, inclusi i benefici indiretti sulla qualita' dell'aria, e tenendo conto delle misure individuate nei piani regionali di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351. Detto comitato e' composto da un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni previste al comma 1, dalle stesse designato, e da tre rappresentanti designati dalla Conferenza unificata, di cui due indicati dalle regioni e uno dalle autonomie locali. Il programma nazionale di cui al comma 1 e' deliberato dal CIPE ed e' attuato sulla base delle risorse di bilancio allo scopo preordinate. Con la delibera di cui al comma 3 il CIPE istituisce, altresi', un comitato tecnico, composto da rappresentanti dei Ministeri competenti per materia, e da tre rappresentanti designati dalla Conferenza unificata, di cui due indicati dalle regioni e uno dalle autonomie locali, con il compito di effettuare il monitoraggio delle misure previste dal programma nazionale approvato ai sensi del comma 3 e di formulare ai Ministri di cui al comma 1, ai fini della sottoposizione all'approvazione del CIPE, proposte di aggiornamento del predetto programma sulla base dei seguenti criteri:
tolto: a) valutazione delle probabilita' di conseguire gli obiettivi di riduzione connessi alle misure previste nel Programma nazionale e nei piani regionali di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351;
tolto: b) analisi dei costi e dei benefici connessi alle misure proposte, inclusi i benefici indiretti sulla qualita' dell'aria;
tolto: c) valutazione della idoneita' delle metodologie previsionali utilizzate per la predisposizione del programma nazionale. Ai componenti dei comitati di cui ai commi 2 e 4 non e' dovuto alcun compenso o rimborso spese per l'espletamento dei compiti ad essi attribuiti. All'attuazione delle misure previste dal Programma nazionale approvato ai sensi del comma 3, si provvede mediante modifica od integrazione dei provvedimenti vigenti in materia o sulla base di appositi decreti adottati dai Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata, fatti salvi i casi in cui tali misure debbono essere adottate mediante disposizioni aventi natura legislativa. I decreti attuativi aventi natura regolamentare sono adottate ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Alle emissioni derivanti dai mezzi impiegati per fini istituzionali dalle Forze armate, dalle Forze di polizia e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco non si applicano le misure previste dal Programma nazionale di cui al comma 3 e dai suoi successivi aggiornamenti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2018, N. 81
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-05-21;171~art3 · fonte del testo
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