Art. 4 — Inventari e proiezioni delle emissioni
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 maggio 2018, n. 81.
Abrogato dal 17 luglio 2018
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 maggio 2018, n. 81.
Abrogato dal 17 luglio 2018
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 2004
Confronto con la versione in vigore dal 16 luglio 2004 al 17 luglio 2018. 314 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di seguito denominata: «APAT», e l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, elaborano, in conformita' ai criteri stabiliti dall'allegato II, gli inventari provvisori e definitivi delle emissioni di cui all'articolo 1, comma 1, e, sulla base dei predetti inventari, le proiezioni delle stesse emissioni. L'APAT trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio:
tolto: a) entro il 30 ottobre 2004, gli inventari definitivi delle emissioni relativi agli anni 2000, 2001 e 2002 e l'inventario provvisorio delle emissioni relativo all'anno 2003;
tolto: b) entro il 30 ottobre di ogni anno, a partire dal 2005, un inventario definitivo delle emissioni relativo al primo anno del biennio precedente l'anno in corso ed un inventario provvisorio delle emissioni relativo al secondo anno dello stesso biennio;
tolto: c) entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2004, le proiezioni delle emissioni per il 2010 e per gli anni successivi, sulla base degli inventari di cui alle lettere a) e b). Gli inventari e le proiezioni di cui al comma 2 sono corredati da un rapporto, da fornire con supporto informatico o da rendere disponibile sul sito web dell'APAT, contenente gli indicatori, i fattori di emissione, le metodologie ed i riferimenti ai manuali e alle banche dati utilizzati per la predisposizione degli inventari e delle proiezioni delle emissioni, nonche' le informazioni necessarie alla valutazione quantitativa dei principali aspetti sociali ed economici di dette proiezioni. Con apposito regolamento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive, delle politiche agricole e forestali, per gli affari regionali e per le politiche comunitarie, sentita la Conferenza unificata, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite ulteriori disposizioni ai fini dell'acquisizione delle informazioni necessarie all'aggiornamento degli inventari e delle proiezioni delle emissioni di cui al comma 1.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2018, N. 81
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-05-21;171~art4 · fonte del testo
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