Art. 2 — Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 74:
- 1)al comma 1, le parole: «Si intende» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini del presente decreto si intende», ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si tiene conto, inoltre, delle finalita', del campo di applicazione e delle definizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, paragrafo 1, numero 1), del regolamento (UE) n. 2016/425.»;
- 2)al comma 2, le parole: «Non costituiscono DPI» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini del presente decreto non costituiscono DPI»;
- b)all'articolo 76:
- 1)al comma 1, le parole: «di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al regolamento (UE) n. 2016/425»;
- 2)al comma 2, le parole: «I DPI di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini del presente decreto i DPI di cui al comma 1».
Testo vigente dal 11 marzo 2019
