Al decreto legislativo n. 626 del 1994, sono aggiunti, in fine, i seguenti allegati: " a) Allegato XIV. Elenco delle attrezzature da sottoporre a verifica:

  • 1)scale aeree ad inclinazione variabile;
  • 2)ponti mobili sviluppabili su carro;
  • 3)ponti sospesi muniti di argano;
  • 4)idroestrattori centrifughi con diametro esterno del paniere 450 cm;
  • 5)funi e catene di impianti ed apparecchi di sollevamento;
  • 6)funi e catene di impianti ed apparecchi di trazione;
  • 7)gru e apparecchi di sollevamento di portata4 200 kg;
  • 8)organi di trazione, di attacco e dispositivi di sicurezza dei piani inclinati;
  • 9)macchine e attrezzature per la lavorazione di esplosivi;
  • 10)elementi di ponteggio;
  • 11)ponteggi metallici fissi;
  • 12)argani dei ponti sospesi;
  • 13)funi dei ponti sospesi;
  • 14)armature degli scavi;
  • 15)freni dei locomotori;
  • 16)micce;
  • 17)materiali recuperati da costruzioni sceniche;
  • 18)opere sceniche;
  • 19)riflettori e batterie di accumulatori mobili;
  • 20)teleferiche private;
  • 21)elevatori trasferibili;
  • 22)ponteggi sospesi motorizzati;
  • 23)funi dei ponteggi sospesi motorizzati;
  • 24)ascensori e montacarichi in servizio privato;
  • 25)apparecchi a pressione semplici;
  • 26)apparecchi a pressione di gas;
  • 27)generatori e recipienti di vapore d'acqua;
  • 28)generatori e recipienti di liquidi surriscaldati;
  • 29)forni per oli minerali;
  • 30)generatori di calore per impianti di riscaldamento ad acqua calda;
  • 31)recipienti per trasporto di gas compressi, liquefatti e disciolti.
  • b)Allegato XV. Prescrizioni supplementari applicabili alle attrezzature di lavoro specifiche. 0. Osservazione preliminare. Le disposizioni del presente allegato si applicano allorche' esiste, per l'attrezzatura di lavoro considerata, un rischio corrispondente. Ai fini del loro adempimento ed in quanto riferite ad attrezzature in esercizio, esse non richiedono necessariamente l'adozione delle stesse misure corrispondenti ai requisiti essenziali applicabili alle attrezzature di lavoro nuove. 1. Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro mobili, semoventi o non semoventi. 1.1. Qualora il bloccaggio intempestivo degli elementi di trasmissione d'energia accoppiabili tra un'attrezzatura di lavoro mobile e suoi accessori e traini possa provocare rischi specifici, l'attrezzatura di lavoro deve essere attrezzata o sistemata in modo tale da impedire il bloccaggio degli elementi di trasmissione d'energia. Nel caso in cui tale bloccaggio non possa essere impedito, dovra' essere presa ogni precauzione possibile per evitare conseguenze pregiudizievoli per i lavoratori. 1.2. Se gli organi di trasmissione di energia accoppiabili tra attrezzature di lavoro mobili rischiano di sporcarsi e di rovinarsi strisciando al suolo, si devono prevedere possibilita' di fissaggio. 1.3. Le attrezzature di lavoro mobili con lavoratore o lavoratori a bordo devono limitare, nelle condizioni di utilizzazione reali, i rischi derivanti da un ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro:
  • a)mediante una struttura di protezione che impedisca all'attrezzatura di ribaltarsi di piu' di un quarto di giro,
  • b)ovvero mediante una struttura che garantisca uno spazio sufficiente attorno al lavoratore o ai lavoratori trasportati a bordo qualora il movimento possa continuare oltre un quarto di giro,
  • c)ovvero da qualsiasi altro dispositivo di portata equivalente. Queste strutture di protezione possono essere integrate all'attrezzatura di lavoro. Queste strutture di protezione non sono obbligatorie se l'attrezzatura di lavoro e' stabilizzata durante tutto il periodo d'uso, oppure se l'attrezzatura di lavoro e' concepita in modo da escludere qualsiasi ribaltamento della stessa. Se sussiste il pericolo che il lavoratore trasportato a bordo, in caso di ribaltamento, rimanga schiacciato tra parti dell'attrezzatura di lavoro e il suolo, deve essere installato un sistema di ritenzione del lavoratore o dei lavoratori trasportati. 1.4. I carrelli elevatori su cui prendono posto uno o piu' lavoratori devono essere sistemati o attrezzati in modo da limitarne i rischi di ribaltamento, ad esempio:
  • a)installando una cabina per il conducente;
  • b)mediante una struttura atta ad impedire il ribaltamento del carrello elevatore;
  • c)mediante una struttura concepita in modo tale da lasciare, in caso di ribaltamento del carrello elevatore, uno spazio sufficiente tra il suolo e talune parti del carrello stesso per il lavoratore o i lavoratori a bordo;
  • d)mediante una struttura che trattenga il lavoratore o i lavoratori sul sedile del posto di guida per evitare che, in caso di ribaltamento del carrello elevatore, essi possano essere intrappolati da parti del carrello stesso. 1.5. Le attrezzature di lavoro mobili semoventi il cui spostamento puo' comportare rischi per le persone devono soddisfare le seguenti condizioni:
  • a)esse devono essere dotate dei mezzi necessari per evitare la messa in moto non autorizzata;
  • b)esse devono essere dotate dei mezzi appropriati che consentano di ridurre al minimo le conseguenze di un'eventuale collisione in caso di movimento simultaneo di piu' attrezzature di lavoro circolanti su rotaia;
  • c)esse devono essere dotate, qualora considerazioni di sicurezza l'impongano, di un dispositivo di emergenza con comandi facilmente accessibili o automatici che ne consenta la frenatura e l'arresto in caso di guasto del dispositivo di frenatura principale;
  • d)quando il campo di visione diretto del conducente e' insufficiente per garantire la sicurezza, esse devono essere dotate di dispositivi ausiliari per migliorare la visibilita';
  • e)le attrezzature di lavoro per le quali e' previsto un uso notturno o in luoghi bui devono incorporare un dispositivo di illuminazione adeguato al lavoro da svolgere e garantire sufficiente sicurezza ai lavoratori;
  • f)le attrezzature di lavoro che comportano, di per se' o a causa dei loro carichi o traini, un rischio di incendio suscettibile di mettere in pericolo i lavoratori, devono essere dotate di appropriati dispositivi antincendio a meno che tali dispositivi non si trovino gia' ad una distanza sufficientemente ravvicinata sul luogo in cui esse sono usate;
  • g)le attrezzature di lavoro comandate con sistemi immateriali devono arrestarsi automaticamente se escono dal campo di controllo;
  • h)le attrezzature di lavoro telecomandate che, usate in condizioni normali possono comportare rischi di urto o di intrappolamento dei lavoratori devono essere dotate di dispositivi di protezione contro tali rischi, a meno che non siano installati altri dispositivi per controllare il rischio di urto. 2. Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di carichi. 2.1. Gli accessori di sollevamento devono essere contrassegnati in modo da poterne identificare le caratteristiche essenziali ai fini di un'utilizzazione sicura. Se l'attrezzatura di lavoro non e' destinata al sollevamento di persone, una segnalazione in tal senso dovra' esservi apposta in modo visibile onde non ingenerare alcuna possibilita' di confusione. 2.2. Le macchine per il sollevamento o lo spostamento di persone devono essere di natura tale:
  • a)da escludere qualsiasi rischio di schiacciamento, di intrappolamento oppure di urto dell'utilizzatore, in particolare i rischi dovuti a collisione accidentale;
  • b)da garantire che i lavoratori bloccati in caso di incidente nell'abitacolo non siano esposti ad alcun pericolo e possano essere liberati.".

Testo vigente dal 19 ottobre 1999

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-04;359~art7 · fonte del testo

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