Art. 13 — Non conformità della marcatura
Costituisce marcatura non conforme:
- a)l'apposizione della marcatura ‘CE' ai sensi del presente decreto su prodotti non rientranti nel campo di applicazione di cui all'articolo 1;
- b)l'assenza della marcatura ‘CE', conforme all'articolo 12, commi 1 e 2, ovvero l'assenza della dichiarazione CE di conformita' per una macchina;
- c)l'apposizione, su una macchina, di una marcatura diversa dalla marcatura ‘CE' vietata ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 4. Qualora sia constatata la non conformita' della marcatura alle disposizioni del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico ordina al fabbricante, o al suo mandatario di adottare, entro un termine, le misure idonee a rendere il prodotto conforme. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2 ovvero qualora le misure adottate siano ritenute non idonee, il Ministero dello sviluppo economico provvede ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 6, e dell'articolo 7, comma 1.
Testo vigente dal 19 febbraio 2010
