Fino al 28 febbraio 2015, i servizi regolari nazionali, la cui distanza prevista e' pari o superiore a 250 km, sono esclusi dall'applicazione del regolamento, fatti salvi l'articolo 4, paragrafo 2, l'articolo 9, l'articolo 10, paragrafo 1, l'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 16, paragrafo 2, l'articolo 17, paragrafi 1 e 2, e gli articoli da 24 a 28 dello stesso regolamento. Fino al 28 febbraio 2018, i servizi regolari, nazionali od internazionali, tra l'Italia e gli Stati membri dell'Unione europea o del SEE, oppure la Confederazione elvetica, sono esclusi, per quanto concerne i conducenti, dall'applicazione dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento. Fino al 28 febbraio 2017, i servizi regolari di competenza statale tra l'Italia ed uno Stato non appartenente all'Unione europea o al SEE, qualora diverso dalla Confederazione elvetica, sono esclusi dall'applicazione del regolamento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, qualora ritenuto necessario, viene stabilita l'esclusione dell'applicazione del regolamento a questi ultimi servizi regolari, per un periodo che non puo', a decorrere dal 1° marzo 2017, avere termine oltre il 28 febbraio 2021.

Testo vigente dal 21 novembre 2014

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-11-04;169~art18 · fonte del testo