Art. 13 — Continuazione, reinstradamento e rimborso
Il vettore, che viola uno degli obblighi previsti dall'articolo 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 1.500 per ciascun passeggero. Il vettore, che viola uno degli obblighi previsti dall'articolo 19, paragrafi 3 e 4, del regolamento, e' soggetto, per ogni singolo evento, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000.
Testo vigente dal 21 novembre 2014
