Art. 26 — Modifiche all'articolo 30-octies del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141
All'articolo 30-octies del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, lettera a), dopo le parole: «articolo 30-quinquies», le parole: «, le modalita' e i termini relativi alle convenzioni di cui all'articolo 30-ter, comma 5, lettera d)» sono soppresse;
- b)dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: «4-bis. Le disposizioni riguardanti le informazioni relative alle frodi subite e ai casi che configurano un rischio di frodi si applicano decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1. 4-ter. Le disposizioni riguardanti le imprese di assicurazione si applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1.».
Testo vigente dal 2 ottobre 2012
