Art. 25 — Modifiche all'articolo 30-septies del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141
All'articolo 30-septies, dopo il comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente: «1-bis. La quota delle somme introitate dall'ente gestore e non destinata a garantire le spese di progettazione e di realizzazione dell'archivio, nonche' il costo pieno del servizio svolto dall'ente gestore, viene versata annualmente, dal medesimo ente, all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da destinare alla prevenzione dei reati finanziari.».
Testo vigente dal 2 ottobre 2012
