Art. 12 — Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141
All'articolo 19 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, dopo le parole: «comma 2.» sono aggiunte le seguenti: «Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze puo' essere revocato in ogni tempo.»;
- b)al comma 2, dopo le parole: «I componenti» sono inserite le seguenti: «dell'organo di gestione»;
- c)al comma 2, dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente: «Il voto del presidente prevale in caso di parita' nella votazione dei componenti l'Organismo.»;
- d)al comma 3, alla lettera d) le parole: «ter decies» sono sostituite dalle seguenti: «duodecies»;
- e)al comma 4, dopo le parole: «e pubblicazione.» sono aggiunte le seguenti: «L'Organismo pubblica annualmente una relazione sull'attivita' svolta.».
Testo vigente dal 2 ottobre 2012
