L'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' composto da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e da tre a cinque membri nominati ai sensi del comma 2.((Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze puo' essere revocato in ogni tempo.)) I componenti ((dell'organo di gestione)) dell'Organismo, tra i quali e' eletto il Presidente, sono scelti all'interno delle categorie degli agenti in attivita' finanziaria, dei mediatori creditizi, delle banche, degli intermediari finanziari, degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica, tra persone dotate di comprovata competenza in materie finanziarie, economiche e giuridiche nonche' di caratteristiche di indipendenza tale da assicurarne l'autonomia di giudizio.(( Il voto del presidente prevale in caso di parita' nella votazione dei componenti l'Organismo.)) L'Organismo cura la redazione del proprio statuto e di propri regolamenti interni, che contengono previsioni adeguate ad assicurare efficacia e legittimita' nello svolgimento dei propri compiti, nel rispetto, tra l'altro, dei seguenti principi e criteri:

  • a)previsione dei criteri, delle modalita' e delle risorse necessarie per l'efficace svolgimento dei compiti;
  • b)previsione di idonei meccanismi di controllo interno volti a garantire il rispetto delle decisioni e delle procedure;
  • c)adozione di un efficace sistema di pubblicita' delle proprie disposizioni sulle attivita' degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi;
  • d)adozione di procedure funzionali alla preventiva verifica di legittimita' della propria attivita', con particolare riferimento al rispetto, nell'ambito del procedimento sanzionatorio per violazione dell' articolo 128-((duodecies)) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del principio del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione e della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie;
  • e)adozione di procedure idonee a garantire la riservatezza delle informazioni ricevute;
  • f)adozione di procedure che consentano di fornire tempestivamente alla Banca d'Italia le informazioni dalla stessa richieste. Lo statuto e i regolamenti interni dell'Organismo sono trasmessi al Ministro dell'economia e delle finanze per la successiva approvazione, sentita la Banca d'Italia, e pubblicazione.((L'Organismo pubblica annualmente una relazione sull'attivita' svolta.)) 1
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218

1

Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218 ha disposto (con l'art. 16, comma 8) che "Le disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del 19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Testo vigente dal 17 ottobre 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 ottobre 2012

Confronto con la versione in vigore dal 18 dicembre 2010 al 17 ottobre 2012. 4 parole tolte, 41 parole aggiunte in 3 capoversi.

… delle finanze e da tre a cinque membri nominati ai sensi del comma 2. tolto: I componentiaggiunto: Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze puo' essere revocato in ogni tempo. I componenti dell'organo di gestione dell'Organismo, tra i quali e' eletto il Presidente, sono sceltitolto: ... all'interno delle categorie degli agenti in attivita' finanziaria, dei mediatori creditizi, delle banche, … economiche e giuridiche nonche' di caratteristiche di indipendenza tale da assicurarne l'autonomia di giudizio. aggiunto: Il voto del presidente prevale in caso di parita' nella votazione dei componenti l'Organismo. L'Organismo cura la redazione del proprio statuto e di propri regolamenti interni, che …

d) adozione di procedure funzionali alla preventiva verifica di legittimita' della propria attivita', con particolare riferimento al rispetto, nell'ambito del procedimento sanzionatorio per violazione dell' articolo 128-tolto: ter deciesaggiunto: duodecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del principio del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione e della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie;

… dell'economia e delle finanze per la successiva approvazione, sentita la Banca d'Italia, e pubblicazioneaggiunto: .L'Organismo pubblica annualmente una relazione sull'attivita' svolta.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;141~art19 · fonte del testo

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