L'articolo 3 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e' sostituito dal seguente: «Art. 3 (Riconoscimento). - 1. Qualora un organismo non ancora riconosciuto intenda ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 4 o l'affidamento dei compiti di ispezione e controllo ai sensi dell'articolo 9, presenta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti richiesta di avvio della procedura di riconoscimento da parte della Commissione europea. 2. L'istanza di cui al comma 1, presentata in carta semplice al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e' corredata, in duplice copia, da documentazione attestante la conformita' dell'organismo ai requisiti di cui all'allegato 3, nonche' dalla dichiarazione di impegno dell'organismo a:

  • a)consultarsi periodicamente con gli altri organismi riconosciuti per mantenere l'equivalenza delle rispettive norme tecniche e della loro applicazione, conformemente al disposto della risoluzione A.847 (20) dell'OMI relativa agli orientamenti per assistere gli Stati di bandiera nell'attuazione degli strumenti OMI, nonche' a trasmettere periodicamente alla Commissione europea relazioni sui principali sviluppi relativi alle norme;
  • b)collaborare con l'amministrazione di controllo dello Stato d'approdo riguardo alle navi che rientrano nella sua classificazione in particolare per agevolare l'eliminazione delle deficienze o delle inadeguatezze accertate;
  • c)non rilasciare certificati a una nave, indipendentemente dalla bandiera battuta, che venga declassata o che cambi classe per motivi di sicurezza se non dopo avere consultato l'Amministrazione per decidere se e' necessario procedere ad un'ispezione completa;
  • d)comunicare, in caso di trasferimento di una nave ad un altro organismo riconosciuto, all'organismo subentrante tutte le visite programmate e non effettuate, la mancata applicazione delle raccomandazioni, le condizioni di classe, le condizioni o restrizioni operative stabilite nei confronti della nave;
  • e)fornire al nuovo organismo, all'atto del trasferimento, il fascicolo completo dei precedenti della nave;
  • f)rilasciare, come organismo subentrante, in caso di trasferimento di una nave da altro organismo riconosciuto, i certificati della nave solo dopo avere completato positivamente tutte le visite non effettuate e dato seguito alle raccomandazioni o condizioni di classe precedentemente stabilite nei confronti della nave, dall'organismo precedente;
  • g)notificare al precedente organismo, in caso di trasferimento di una nave da altro organismo riconosciuto, prima del rilascio dei certificati, la data di rilascio dei certificati e confermare la data, il luogo e le misure adottate per porre rimedio ai ritardi nell'esecuzione delle visite o nell'applicazione delle raccomandazioni e delle condizioni di classe. 3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente agli articoli 2 e 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 2, si esprime, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per la materia di propria competenza, circa l'accoglimento o il rigetto della richiesta di avvio della procedura di riconoscimento in sede comunitaria.».

Testo vigente dal 8 ottobre 2003

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-11;275~art3 · fonte del testo

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