Art. 2 — Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanita) in materia di assistenza sanitaria ai detenuti e agli internati negli istituti penitenziari

Dopo l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, e' inserito il seguente: «Art. 4-bis. - 1. L'assistenza sanitaria e il reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti e degli internatinegli istituti penitenziari ubicati nel territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano sono assicurate attraverso l'azione integrata delle province autonome medesime e dello Stato, che collaborano nell'esercizio delle attivita' di rispettiva competenza. 2. Al fine di definire modalita' e strumenti della collaborazione prevista al comma 1 le province autonome di Trento e di Bolzano stipulano apposite convenzioni con il Ministero della giustizia. Resta comunque ferma la competenza degli organi statali in materia di sicurezza all'interno delle strutture sanitarie ubicate negli istituti penitenziari e nell'ambito dei luoghi esterni di cura ove siano ricoverati i detenuti e gli internati. 3. Le convenzioni indicate al comma 2 definiscono in particolare:

  • a)le finalita' che informano la collaborazione tra il Servizio sanitario provinciale ed il Servizio sanitario penitenziario in materia di assistenza sanitaria e di salute dei detenuti e degli internati, nonche' le forme di assistenza sanitaria e gli interventi diagnostici e terapeutici garantiti da ciascuna delle parti;
  • b)i settori di intervento nei quali sono attivate specifiche azioni volte al reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti e degli internati, prevedendo specifiche modalita' per l'adozione di programmi periodici delle attivita';
  • c)specifici progetti e iniziative per l'attuazione dei trattamenti alternativi alla detenzione, nonche' per l'adozione degli interventi assistenziali e preventivi;
  • d)le attivita' di formazione e di aggiornamento degli operatori delle amministrazioni interessate e del personale volontario;
  • e)specifici progetti anche di investimento per assicurare le funzionalita' delle strutture carcerarie per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo;
  • f)le procedure e le forme di programmazione, coordinamento e di verifica delle attivita' e gli obblighi di reciproca informazione;
  • g)i rapporti finanziari connessi all'attuazione della convenzione, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Testo vigente dal 11 maggio 2006

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;168~art2 · fonte del testo

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