Art. 12 — Obbligo di collaborazione
E' fatto obbligo agli armatori e comandanti di unita' navali, comprese quelle di bandiera estera, di non intralciare e di collaborare con gli investigatori durante l'attivita' d'indagine, di rendere disponibile qualunque fonte di potenziale prova nonche' favorire l'accesso a qualunque locale della nave ed al relativo armamento. Allo stesso obbligo soggiacciono:
- a)gli interessati a qualunque titolo alla nave, al carico o al viaggio;
- b)il cantiere navale che ha costruito la nave;
- c)le imprese che hanno realizzato o partecipato all'armamento della nave;
- d)i componenti l'equipaggio e gli eventuali passeggeri;
- e)qualunque altro soggetto che, a giudizio dell'investigatore, possa essere in possesso di informazioni utili all'inchiesta.
Testo vigente dal 6 ottobre 2011
