E' fatto obbligo agli armatori e comandanti di unita' navali, comprese quelle di bandiera estera, di non intralciare e di collaborare con gli investigatori durante l'attivita' d'indagine, di rendere disponibile qualunque fonte di potenziale prova nonche' favorire l'accesso a qualunque locale della nave ed al relativo armamento. Allo stesso obbligo soggiacciono:

  • a)gli interessati a qualunque titolo alla nave, al carico o al viaggio;
  • b)il cantiere navale che ha costruito la nave;
  • c)le imprese che hanno realizzato o partecipato all'armamento della nave;
  • d)i componenti l'equipaggio e gli eventuali passeggeri;
  • e)qualunque altro soggetto che, a giudizio dell'investigatore, possa essere in possesso di informazioni utili all'inchiesta.

Testo vigente dal 6 ottobre 2011

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;165~art12 · fonte del testo

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