Art. 8 — Coordinamento con organismi investigativi di altri Stati membri
Al fine di evitare che per uno stesso sinistro o incidente marittimo siano avviate piu' inchieste parallele da parte di diversi Stati membri coinvolti l'organismo investigativo attiva specifiche procedure di collaborazione gratuite per definire le modalita' di partecipazione di ogni altro Stato che sia titolare di interessi rilevanti nonche' per accordarsi sull'individuazione dello Stato titolare dell'inchiesta. Nel caso di inchieste che coinvolgono interessi di altri Stati membri, l'organismo investigativo collabora con l'omologo organismo investigativo, anche con riferimento allo scambio ed al conferimento di ogni elemento probatorio connesso all'evento, assicurando la massima cooperazione per agevolare l'accesso ad ogni fonte di prova disponibile, anche con riguardo all'audizione di testimoni. Qualora, sulla base della dinamica del sinistro ovvero in relazione agli interessi coinvolti, e' necessario, in via eccezionale, attivare un'inchiesta parallela presso altro Stato membro, l'organismo investigativo collabora strettamente con gli omologhi organismi informando la Commissione europea delle ragioni per le quali si e' proceduto all'inchiesta parallela. Fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 7, comma 1, del presente decreto, l'organismo investigativo, in relazione alle circostanze dell'evento, agli interessi coinvolti ovvero nelle ipotesi in cui e' opportuno per le finalita' e l'efficacia dell'inchiesta, puo' delegare ad omologhi organismi degli Stati membri la direzione dell'inchiesta o lo svolgimento di specifici atti alla stessa connessi. Qualora siano coinvolti interessi di altri Stati membri, l'organismo investigativo procedente coinvolge le istituzioni competenti dello Stato interessato attivando le piu' idonee forme di collaborazione finalizzate all'acquisizione di dati ed informazioni utili per le finalita' proprie dell'indagine nonche' per esigenze di conoscenza dirette dello Stato di bandiera della nave coinvolta ovvero dello Stato sostanzialmente interessato alle relative indagini. L'organismo investigativo, nel caso di sinistro ovvero d'incidente che coinvolge un traghetto ro-ro o un'unita' veloce da passeggeri nelle acque marittime interne o nel mare territoriale ovvero in alto mare, qualora dette unita' provengano dal proprio mare territoriale o acque marittime interne, avvia il procedimento d'inchiesta e ne e' responsabile, salvo intervenuti accordi da parte dell'Amministrazione con le corrispondenti Autorita' straniere di affidamento, in regime di delega, dell'attivita' investigativa ad altro Stato. L'organismo investigativo puo' richiedere assistenza e collaborazione all'omologo organismo investigativo di uno Stato membro non coinvolto accordandosi preventivamente sulle modalita' di rimborso delle spese sostenute dallo stesso nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Testo vigente dal 6 ottobre 2011
