Art. 26 — Procedure per richieste di deroga all'obbligo di accesso a seguito di contratti "take or pay"
Nel caso in cui il rifiuto all'accesso derivi da gravi difficolta' economiche e finanziarie in relazione a contatti di tipo "take or pay" sottoscritti prima dell'entrata in vigore della direttiva 98/30/CE, l'impresa di trasporto, sulla base di una specifica istanza dell'impresa titolare dei contratti di tipo "take or pay", chiede una deroga temporanea al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, corredando la richiesta con le informazioni necessarie e con una relazione sulle misure intraprese al fine di risolvere il problema. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede in merito alla richiesta entro il termine di tre mesi. Il rifiuto all'accesso non puo' essere motivato da gravi difficolta' economiche e finanziarie nel caso in cui le vendite effettuate dall'impresa non scendano al di sotto del livello delle garanzie minime di ritiro contenute nei contratti di tipo "take or pay", o se i contratti medesimi possono essere adeguati o se l'impresa puo' trovare soluzioni alternative. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, acquisito il parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, ove ritenga di concedere la deroga richiesta, notifica tale decisione senza indugio alla Commissione delle Comunita' europee, la quale procede ai sensi dell'articolo 25 della direttiva 98/30/CE. In caso di rifiuto definitivo a concedere la deroga, l'impresa e' obbligata a fornire l'accesso al sistema all'impresa richiedente.
Testo vigente dal 20 giugno 2000
