Art. 22 — Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36
All'articolo 34 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorita' delegata in materia di sport, sono stabilite le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo.»;
- b)al comma 3, le parole «prevista dall'articolo 5, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, 38» sono sostituite dalle seguenti: «prevista dall'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, secondo i criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 1, secondo periodo.»;
- c)al comma 4:
- 1)le parole «dei settori dilettantistici» sono sostituite dalla seguente «dilettanti»;
- 2)le parole «di carattere amatoriale» sono sostituite dalle seguenti: «come volontari»;
- 3)dopo la parola «attuativi» sono aggiunte le seguenti: «, oltre a quanto previsto all'articolo 29, comma 4».
Testo vigente dal 2 novembre 2022
