Art. 35 — Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni
All'articolo 104 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1 e' consentita l'iniezione, a fini di stoccaggio, di flussi di biossido di carbonio in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni che per motivi naturali sono definitivamente inadatte ad altri scopi, a condizione che l'iniezione sia effettuata a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio.». All'articolo 185, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;». All'articolo 273 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, dopo il comma 16, sono aggiunti i seguenti: «16-bis. A partire dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 269, per gli impianti di combustione con una potenza termica nominale pari o superiore a 300 megawatt, il gestore presenta una relazione che comprova la sussistenza delle seguenti condizioni:
- a)disponibilita' di appropriati siti di stoccaggio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b)fattibilita' tecnica ed economica di strutture di trasporto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- c)possibilita' tecnica ed economica di installare a posteriori le strutture per la cattura di CO 2. 16-ter. L'autorita' competente, sulla base della documentazione di cui al comma 16-bis, stabilisce se le condizioni di cui allo stesso comma sono soddisfatte. In tal caso il gestore provvede a riservare un'area sufficiente all'interno del sito per installare le strutture necessarie alla cattura e alla compressione di CO 2.». All'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, dopo il punto 7-bis) e' inserito il seguente: «7-ter) Attivita' di esplorazione in mare e sulla terraferma per lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico.». All'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, il punto 9) e' sostituito dal seguente: «9) Condutture di diametro superiore a 800 mm e di lunghezza superiore a 40 km; per il trasporto di gas, petrolio e prodotti chimici, e; per il trasporto dei flussi di biossido di carbonio (CO 2) ai fini dello stoccaggio geologico, comprese le relative stazioni di spinta intermedie.». All'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, dopo il punto 17) e' aggiunto il seguente: «17-bis) Impianti per la cattura di flussi di CO 2 provenienti da impianti che rientrano nel presente allegato o impianti di cattura nei quali il quantitativo complessivo annuo di CO2 catturato e' pari ad almeno 1,5 milioni di tonnellate, ai fini dello stoccaggio geologico a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;». All'allegato III alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, dopo la lettera af) e' inserita la seguente: «af-bis) Impianti per la cattura di flussi di CO 2 provenienti da impianti che rientrano nel presente allegato.». All'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, al punto 2. Industria energetica ed estrattiva, la lettera f) e' sostituita dalla seguente: «f) installazioni di oleodotti e gasdotti e condutture per il trasporto di flussi di CO 2 ai fini dello stoccaggio geologico superiori a 20 km;». All'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, al punto 2. Industria energetica ed estrattiva, dopo la lettera n) e' aggiunta, in fine, la seguente: «n-bis) Impianti per la cattura di flussi di CO 2 provenienti da impianti che non rientrano negli allegati II e III al presente decreto ai fini dello stoccaggio geologico a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;». All'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, dopo il punto 6.8 e' aggiunto il seguente: «6.8-bis. Cattura di flussi di CO 2 provenienti da impianti che rientrano nel presente allegato ai fini dello stoccaggio geologico a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio.». All'allegato 5 alla parte sesta del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, dopo il punto 12-bis e' aggiunto il seguente: «12-ter. Gestione dei siti di stoccaggio a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio.».
Testo vigente dal 4 ottobre 2011
