Art. 30 — Cooperazione transnazionale
Per il trasporto transfrontaliero di CO2, i siti di stoccaggio o i complessi di stoccaggio ubicati in contesto transfrontaliero, il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente adempiono le disposizioni del presente decreto e delle altre normative comunitarie applicabili, ovvero ((promuovono la stipulazione di accordi specifici con Stati membri dell'Unione europea)).
Testo vigente dal 18 agosto 2015
