Art. 31 — Informazione del pubblico
Il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente mettono a disposizione del pubblico le informazioni ambientali concernenti lo stoccaggio geologico di CO2 ((, anche nell'ambito di programmi sperimentali,)) conformemente alla normativa nazionale e comunitaria applicabile. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 9 DICEMBRE 2023, N. 181)).
Testo vigente dal 10 dicembre 2023
