Art. 29 — Risoluzione delle controversie
Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti di cui all'articolo 28, comma 2, puo' promuovere un previo tentativo di conciliazione presso il Comitato di cui all'articolo 4. ((1-bis. In caso di controversie transfrontaliere si applicano le modalita' di risoluzione delle controversie dello Stato membro che ha giurisdizione sulla rete di trasporto o sui siti di stoccaggio ai quali e' negato l'accesso. Se, nelle controversie transfrontaliere, la rete di trasporto o il sito di stoccaggio interessano piu' Stati membri, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avviano consultazioni al fine di garantire un'applicazione coerente del presente decreto))
Testo vigente dal 18 agosto 2015
