La persona condannata che si trova nel territorio dello Stato, anche se detenuta, e' trasferita nello Stato di esecuzione entro trenta giorni dalla data in cui la decisione definitiva di detto Stato sul riconoscimento della sentenza di condanna e' comunicata al Ministero della giustizia, che provvede a informarne l'autorita' giudiziaria che ha disposto la trasmissione e il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia del Ministero dell'interno. Il Ministero della giustizia e l'autorita' competente dello Stato di esecuzione possono concordare il trasferimento in un termine piu' breve. Se il trasferimento nel termine di cui al comma 1 e' reso impossibile da circostanze impreviste, il Ministero della giustizia ne informa immediatamente l'autorita' competente dello Stato di esecuzione e il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia del Ministero dell'interno, concordando una nuova data per il trasferimento. In tale caso, il trasferimento avviene entro i dieci giorni successivi alla nuova data concordata. Salvo il caso di evasione della persona condannata, non si procede all'esecuzione in Italia dopo che questa ha avuto inizio nello Stato di esecuzione. Se, successivamente al trasferimento, lo Stato di esecuzione chiede che la persona trasferita sia perseguita, condannata o altrimenti privata della liberta' personale per un reato commesso anteriormente al suo trasferimento diverso da quello per cui la stessa e' stata trasferita, sulla richiesta provvede la corte di appello del distretto dell'autorita' giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 4. A tale fine, la corte verifica che la richiesta dello Stato di esecuzione contenga le informazioni di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 22 aprile 2005, n. 69. Il consenso e' dato quando il reato per il quale e' richiesto permette il trasferimento ai sensi dell'articolo 10. La corte nega il consenso quando ricorre uno dei motivi di rifiuto di cui all'articolo 13. Se ai fini del trasferimento verso lo Stato di esecuzione e' necessario che la persona condannata transiti sul territorio di un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 16 della decisione quadro, la richiesta di transito e' formulata dal Ministero della giustizia.

Testo vigente dal 1 ottobre 2010

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-09-07;161~art7 · fonte del testo

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